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[1]UMBERTO I
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio 1879 e' autorizzata la prelevazione di lire cinquecentomila, che saranno inscritte sul bilancio di prima previsione del Ministero dei Lavori Pubblici, in un capitolo speciale, nella parte straordinaria, col titolo: Lavori, spese straordinarie, sussidi ai danneggiati poveri dalle rotte del Po, da altre inondazioni e dalla eruzione dell'Etna.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 8 giugno 1879.
[10]UMBERTO.
[11]Depretis. A. Magliani. R. Mezzanotte.
Testo in vigore dal 9 giugno 1879 al 16 dicembre 2009
