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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' autorizzata la prelevazione di L. 14,900 dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritte al capitolo 57 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio 1907-1908, da portarsi in aumento al capitolo n. 3: «Retribuzione al personale straordinario ed ai volontari commessi gerenti e applicati (spese fisse)» del bilancio stesso.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 2 gennaio 1908.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Carcano.
[11]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 9 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009
