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[1]Per tutto il tempo durante il quale restera' in vigore la suddetta Convenzione internazionale e per due anni ancora dopo seguita la scadenza della medesima, saranno ammesse nelle Casse del Governo, fino a concorrenza di cento lire per ciascun pagamento, le monete d'argento di una e due lire, di venti e di cinquanta centesimi coniate dagli altri Stati dell'unione monetaria nelle condizioni determinate dall'articolo 4 della Convenzione.
[2]Eguale trattamento riceveranno sino a tutto il 31 dicembre 1877 le monete di una e due lire battute dalla Svizzera in virtu' della Legge 31 gennaio 1860, e le quali, per lo stesso periodo di tempo, resteranno per ogni rapporto assimilate alle monete di valore corrispondente coniate in Francia e nel Belgio.
Testo in vigore dal 30 luglio 1866 al 9 maggio 2025
