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Le monete d'oro calanti di 1/2 per cento, e quelle d'argento di cinque lire calanti di 1 per cento al disotto della tolleranza fissata dall'articolo 1 della Legge suddetta, e tutte indistintamente le medesime, se tosate, bucate, sfigurate, e logore per modo che non ne sia piu' riconoscibile l'impronta da entrambi i lati, sono escluse dal corso e ricevute solamente come pasta metallica negli Uffizi di cambio delle zecche.
Testo in vigore dal 30 luglio 1866 al 9 maggio 2025
