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[1]Le corrispondenze di qualunque specie, cambiate fra le due Amministrazioni, potranno essere affrancate coi francobolli del Paese d'origine.
[2]Gli oggetti insufficientemente francati saranno tassati come lettere non franche, fatta deduzione del valore dei francobolli che recano.
Testo in vigore dal 4 agosto 1873 al 9 maggio 2025
