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[1]Le Amministrazioni delle Poste d'Italia e di Germania potranno spedirsi reciprocamente sciolte le corrispondenze di qualunque natura, originarie o a destino dei Paesi cui esse servono di mediazione.
[2]A tali corrispondenze saranno applicate per la percorrenza sul territorio italo-germanico le tasse stabilite dalla presente Convenzione, e per la percorrenza estera le tasse determinate dalle Convenzioni postali coi Paesi esteri interessati.
[3]Le due Amministrazioni regoleranno di comune accordo le condizioni speciali di questo cambio.
Testo in vigore dal 4 agosto 1873 al 9 maggio 2025
