Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]A parziale modificazione della tabella D, annessa alla surricordata legge del 23 luglio 1881, i fondi assegnati alle opere indicate sotto i numeri 1 e 15 nei bilanci degli esercizi 1889-90, 1890-91 verranno trasferiti ed inscritti rispettivamente con applicazione alle opere stesse nei bilanci degli esercizi 1894-95, 1895-96.
[2]Le economie che si otterranno sul fondo destinato alle opere, di cui all'anzidetto N. 15, verranno erogate come fondo di riserva per le bonifiche contemplate nella tabella surricordata.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
