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[1]Per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo primo, la tabella A annessa alla citata legge del 23 luglio 1881 rimane parzialmente modificata, ed agli assegni annuali con la medesima stabiliti al N. 2 per l'esercizio 1889-90 e successivi, per nuovi lavori per strade nazionali e provinciali, sono e restano sostituiti quelli di cui nella tabella unita' alla presente legge.
[2]I fondi stanziati per le opere di cui all'elenco 3° della tabella B annessa all'art. 2 della precitata legge che vengono stornati in virtu' del precedente articolo verranno reintegrati col seguente riparto:
[3]Bilancio 1893-94.................. L. 1,000,000 » 1894-95.................. » 1,000,000 » 1895-96.................. » 7,000,000 » 1896-97.................. » 10,000,000 » 1897-98.................. » 5,913,270 ed assegnati con successiva disposizione.
[4]Occorrendo la necessita' di maggiori stanziamenti per aumentare le somme del concorso dello Stato nella spesa per nuove costruzioni di strade provinciali di serie (50 per cento) descritte nell'elenco 3° della tabella B annesso alla ripetuta legge del 23 luglio 1881 sara' provveduto annualmente con leggi speciali.
[5]Cessera' parimenti di aver effetto per i venturi esercizi la disposizione dell'art. 3 della legge 9 luglio 1883, N. 1506.
[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[7]Data a Roma, addi' 30 dicembre 1888.
[8]UMBERTO.
[9]G. Saracco. C. Perazzi.
[10]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1889 al 16 dicembre 2009
