Art. 5
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[1]La sovvenzione annua stabilita dall'art. 2 della leggi 29 giugno 1873, n. 1475 (Serie 2ª), per ogni chilometri delle ferrovie in essa indicate e per un periodo di tempo non eccedente i 35 anni, potra' essere aumentata da lire 1000 a lire 3000 per un tempo da 35 a 70 anni in favore delle ferrovie pubbliche che in avvenire saranno concesse in virtu' dell'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 (Serie 2ª).
[2]Con decreto Reale, da sottoporsi al Parlamento fra un anno dalla promulgazione della presente legge, saranno determinate le norme ed i criteri che dovranno dirigere l'azione del Governo nel graduare in diversa misura l'ammontare e la durata della sovvenzione.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Monza addi' 24 luglio 1887.
[5]UMBERTO
[6]G. Saracco. A. Magliani.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Testo in vigore dal 7 agosto 1887 al 16 dicembre 2009
