Art. 2
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[1]Questa maggiore spesa verra' inscritta nel capitolo 134 del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici, esercizio 1886-87, e nei capitoli corrispondenti dei successivi esercizi nel modo seguente:
[2]Anno 1886-87... L. 52,163,785 » 1887-88... » 30,000,000 » 1888-89... » 30,000,000 » 1889-00... » 8,836,215
[3]Fermo l'obbligo del reintegro a termini dell'art. 9 della legge 5 luglio 1882, n. 875 (Serie 3ª), quella parte del fondo posto a carico del bilancio dell'esercizio 1886-87, il cui impiego fosse rimandato ai successivi esercizi, potra' essere prelevata per i pagamenti da farsi per le altre linee complementari, limitatamente pero' alle spese per impegni gia' venuti a scadenza a tutto il 30 giugno 1887.
[4]La rimanente somma che fosse stata gia' prelevata dai fondi destinati ad altre linee complementari, verra' reintegrata ai detti fondi.
[5]Alla maggiore spesa afferente all'esercizio finanziario 1886-87 sara' provveduto mediante emissione di obbligazioni ferroviarie, ammortizzabili, nei termini della legge 27 aprile 1885, n. 3048 (Serie 3ª).
Testo in vigore dal 7 agosto 1887 al 16 dicembre 2009
