Art. 1
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 agosto 1887 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
In aggiunta al fondo stanziato con la legge 29 luglio 1879, n.5002 (Serie 2ª), per la costruzione delle ferrovie complementari, e' autorizzata la maggiore spesa di lire 121 milioni sul bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per il completamento e saldo dei lavori relativi alle linee di ferrovia indicate nella tabella annessa alla presente legge.
Testo in vigore dal 7 agosto 1887 al 16 dicembre 2009
