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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]In aggiunta alla somma di L. 950.000, stabilita nell'art. 5 della legge 12 marzo 1911, n 258, e' autorizzata la ulteriore spesa di L. 2.800.000, per il completamento dei lavori di costruzione e sistemazione e per l'arredamento del palazzo di giustizia (Castel Capuano) in Napoli.
[7]Tale maggiore somma sara' inscritta nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero della giustizia e degli affari di culto e ripartita in quattro esercizi finanziari, a cominciare da quello per l'anno 1921-922 in quota eguale di L, 700.000 per ogni esercizio.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 7 aprile 1921.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Fera - Bonomi.
[12]Visto, Il guardasigilli: Fera.
Testo in vigore dal 12 aprile 1921 al 16 dicembre 2009
