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[1]Gli inscritti che in virtu' dei precedenti articoli 6 e 7 verranno dichiarati esenti dai Consigli di leva e che per ragione del loro numero avessero a far parte del contingente di prima categoria, non dovranno esservi sostituiti da altri inscritti, ma saranno calcolati numericamente in deduzione del contingente del rispettivo mandamento.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 19 marzo 1874.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Ricotti.
Testo in vigore dal 30 marzo 1874 al 16 dicembre 2009
