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Per la partenza, dopo l'arruolamento, dei coscritti di questa leva, e' derogato al disposto dell'articolo 1° della legge 24 agosto 1862, numero 767, rimanendo in facolta' del Governo di determinare il tempo del loro invio sotto le armi.
Testo in vigore dal 30 marzo 1874 al 16 dicembre 2009
