Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1873 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Per la partenza dopo l'arruolamento dei coscritti di questa leva e' derogato al disposto nell'articolo 1 della Legge 24 agosto 1862, n. 767, rimanendo in facolta' del Governo di determinare il tempo del loro invio sotto le armi.
Testo in vigore dal 5 luglio 1873 al 16 dicembre 2009
