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Per la partenza dopo lo assento dei coscritti della classe 1850, e' derogato al disposto nell'articolo 1 della Legge 24 agosto 1862, n. 767, rimanendo in facolta' del Governo di determinare il tempo del loro invio sotto le armi.
Testo in vigore dal 31 marzo 1871 al 16 dicembre 2009
