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Sono mantenute in vigore, quanto all'esenzione dei fratelli consanguinei di cui agli articoli 56, 57 e 58 della Legge 18 agosto 1871, n. 427, anche le esclusioni ed eccezioni stabilite dalla Legge 28 luglio 1861, n. 305, agli articoli 47, 48 e 49, per cio' che risguarda gli assoldati, i surrogati ordinari e i dispensati.
Testo in vigore dal 8 febbraio 1873 al 16 dicembre 2009
