Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 febbraio 1873 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Sono mantenute in vigore, quanto all'esenzione dei fratelli consanguinei di cui agli articoli 56, 57 e 58 della Legge 18 agosto 1871, n. 427, anche le esclusioni ed eccezioni stabilite dalla Legge 28 luglio 1861, n. 305, agli articoli 47, 48 e 49, per cio' che risguarda gli assoldati, i surrogati ordinari e i dispensati.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1873 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1873-01-28;1245~art2 · fonte del testo

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