Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1881 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'atto di fusione delle due Societa' e di costituzione della nuova, come al precedente articolo 1, sara' soggetto al diritto fisso per registro di una lira.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Monza, addi' 23 luglio 1881.
[4]UMBERTO.
[5]A. Baccarini. A. Magliani. D. Berti.
[6]Visto, il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Testo in vigore dal 8 agosto 1881 al 16 dicembre 2009
