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[1]L'approvazione della fusione sara' subordinata alla condizione che la nuova Societa' assuma, rispetto al Governo, tutti gli obblighi e tutte le responsabilita' risultanti dalle convenzioni approvate con la citata legge del 15 giugno 1877 e dalle successive, approvate con le leggi 4 luglio 1878, n. 4440 (Serie 2ª), e 19 luglio 1880, n. 5537 (Serie 2ª), restando inoltre integre la garanzia e la responsabilita' personale verso lo Stato dei nominati Rubattino e Florio.
[2]I predetti Rubattino e Florio, con deroga al disposto degli articoli 129 e 138 del Codice di commercio, saranno gli amministratori della nuova Societa' anonima per tutto il tempo che resta a decorrere fino alla cessazione delle vigenti convenzioni.
[3]Venendo a cessare i predetti Rubattino e Florio dovranno a loro successori eleggersi cittadini italiani, la cui nomina sara' da approvarsi per decreto Reale.
Testo in vigore dal 8 agosto 1881 al 16 dicembre 2009
