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[1]E' autorizzata la direzione generale della cassa dei depositi e prestiti a costruirsi in Roma una sede per i propri uffici e per quelli delle aziende e degli istituti da essa amministrati ed a provvedere al loro arredamento.
[2]La scelta della localita', gli atti di acquisto degli immobili occorrenti e gli atti di appalto delle opere saranno approvati dal ministro del tesoro, sentiti il consiglio permanente di amministrazione e la commissione parlamentare di vigilanza della cassa depositi e prestiti.
Testo in vigore dal 23 marzo 1907 al 16 dicembre 2009
