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I comuni di Trapani e Sinigaglia saranno sostituiti allo Stato nel diritto di richiedere e riscuotere, secondo la legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, le quote di concorso delle provincie, dei circondari e comuni interessati nella spesa rispettivamente incontrata per la esecuzione delle opere colla presente autorizzate.
Testo in vigore dal 25 luglio 1876 al 16 dicembre 2009
