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Le opere da eseguirsi all'uopo saranno appaltate dai rispettivi municipi, a termini della vigente legge di Contabilita' generale dello Stato e relativo regolamento, eseguite sotto la direzione tecnica ed amministrativa degli ufficiali del Governo, e pagate dai municipi medesimi secondo i relativi capitolati.
Testo in vigore dal 25 luglio 1876 al 16 dicembre 2009
