Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 giugno 1913 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Con decreto del ministro del tesoro sara' provveduto ad introdurre, nello stato di previsione dell'entrata e in quello della spesa del Ministero delle finanze, nonche' nel bilancio dell'Amministrazione del fondo di massa della Regia guardia di finanza, le variazioni occorrenti per la esecuzione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 22 giugno 1913.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Facta - Tedesco.
[6]Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 26 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
