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Sulle anticipazioni parziali gl'interessi del 3,50 per cento cominceranno a decorrere in favore della massa dal giorno in cui le anticipazioni avvengono, e l'importo degl'interessi, maturati a tutto il giorno precedente la scadenza della prima annualita' di ammortamento, si aggiungera' alla somma capitale, agli effetti della determinazione dell'annualita' stessa.
Testo in vigore dal 26 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
