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[1]La somma anticipata verra' rimborsata alla massa in cinquanta annualita' fisse, anticipate, a partire dal primo del mese successivo a quello in cui sara' completato il versamento della somma di cui all'art. 2.
[2]Le annualita' saranno comprensive di capitale ed interessi e saranno commisurate in ragione di lire 42.633,71 per ogni migliaio di lire del capitale anticipato.
Testo in vigore dal 26 giugno 1913 al 16 dicembre 2009
