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Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. Luogotenenziale 11 ottobre 1917, n. 1848, convertito con modificazioni dalla L. 2 aprile 1922, n. 388, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il maggiore stanziamento, di cui al precedente articolo, e' aumentato da lire 500.000 a lire 1.500.000, da anticiparsi parimenti dalla Massa del corpo, fermo restando le norme e condizioni per rimborso stabilito dalla legge 22 giugno 1913, n. 644".
Il Regio D.L. 11 marzo 1923, n. 749, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' autorizzata un'ulteriore assegnazione di L. 1.200.000 per ultimare la costruzione della caserma per la Regia guardia di finanza in Roma, disposta con la legge 22 giugno 1913, n. 644".
Testo in vigore dal 15 aprile 1923 al 16 dicembre 2009
