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Quando le provincie interessate non si accordassero rispetto alla loro quota di contributo alla costruzione delle ferrovie di cui all'articolo 5, il riparto sara' definitivamente stabilito con decreto reale, secondo il grado d'interesse di ciascuna provincia, sentiti il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 30 luglio 1879 al 16 dicembre 2009
