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[1]Per le ferrovie, di cui agli articoli 3 e 5, le provincie avranno diritto di rivalersi di una somma non maggiore di un terzo delle loro rispettive quote di concorso sui comuni direttamente interessati.
[2]In caso di contestazione sulle quote, che dalla Deputazione provinciale fossero assegnate ai detti comuni, si procedera' a norma dell'articolo 46 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.
Testo in vigore dal 30 luglio 1879 al 16 dicembre 2009
