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[1]Il Governo e' autorizzato a permettere temporaneamente, e per non piu' di 20 anni, che sulle ferrovie private si faccia il servizio pubblico, mediante l'osservanza delle norme e cautele che esso prescrivera', ed il pagamento delle tasse stabilite sui trasporti ferroviari per tutto cio' che concerne il servizio pubblico.
[2]Tabella A.
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
[4]Tabella B.
[5]Parte di provvedimento in formato grafico
[6]Tabella C.
[7]Parte di provvedimento in formato grafico
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 29 luglio 1879.
[10]UMBERTO.
[11]A. Baccarini. B. Grimaldi.
Testo in vigore dal 30 luglio 1879 al 16 dicembre 2009
