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[1]Le sovvenzioni volontariamente votate dai comuni e dalle province per le linee contemplate nella tabella annessa all'art. 2 sono integralmente devolute allo Stato.
[2]In luogo pero' delle sovvenzioni, che riguardano la linea di cui al n. 8 della predetta tabella, e' stabilito un concorso nella spesa di costruzione della somma di lire 10,745,000, da dividersi fra i Corpi morali interessati colle norme di riparto fissate dall'art. 4.
[3]Le sovvenzioni votate per le linee delle altre categorie sono parimenti devolute allo Stato fino alla concorrenza delle rispettive quote di contributo dovute a norma della presente legge.
Testo in vigore dal 30 luglio 1879 al 16 dicembre 2009
