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Su tutte le linee ferroviarie del Regno, le quali a partire dalla pubblicazione della presente legge verranno costruite dallo Stato, sia per intero, sia col concorso degli interessati nei limiti stabiliti, e che rimangono di proprieta' dello Stato medesimo, viene per effetto della presente legge costituita la ipoteca legale a garanzia dei titoli, di cui all'articolo precedente, senza che occorra la formalita' della iscrizione.
Testo in vigore dal 30 luglio 1879 al 16 dicembre 2009
