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Ai Consorzi di provincie e di comuni, che si costituiranno per le ferrovie contemplate nella presente legge, si applicheranno le disposizioni degli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 29 giugno 1873, n. 1475 (Serie 2ª).
Testo in vigore dal 30 luglio 1879 al 16 dicembre 2009
