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[1]Fermi gli obblighi di cui agli Articoli precedenti, il Governo del Re potra' concedere all'industria privata, la costruzione e l'esercizio, anche a binario ridotto, di quelle fra le linee contemplate negli articoli 3, 5, e 10, per le quali la concessione dell'esercizio non perturbi il sistema generale che sara' da esso adottato per esercitare le reti principali, e purche' ne' risultino per la Finanza dello Stato oneri rispettivamente non maggiori di quelli che conseguono dagli articoli 4, 5 e 11.
[2]Gli atti di concessione saranno sottoposti all'approvazione del Parlamento.
Testo in vigore dal 30 luglio 1879 al 16 dicembre 2009
