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[1]Fermi gli obblighi di cui agli Articoli precedenti, il Governo del Re potra' concedere all'industria privata, la costruzione e l'esercizio, anche a binario ridotto, di quelle fra le linee contemplate negli articoli 3, 5, e 10, per le quali la concessione dell'esercizio non perturbi il sistema generale che sara' da esso adottato per esercitare le reti principali, e purche' ne' risultino per la Finanza dello Stato oneri rispettivamente non maggiori di quelli che conseguono dagli articoli 4, 5 e 11.

[2]Gli atti di concessione saranno sottoposti all'approvazione del Parlamento.

Testo in vigore dal 30 luglio 1879 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1879-07-29;5002~art17 · fonte del testo

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