Art. 5
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[1]La somma di L. 50.000, deliberata dal comune di Chieti quale suo concorso nella spesa di espropriazione, sara' versata in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1915-916.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 1° aprile 1915.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Riccio - Carcano.
[6]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 8 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
