Art. 4
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 aprile 1915 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I contratti per l'acquisto delle aree e degli stabili da espropriarsi saranno stesi su carta libera e registrati col diritto fisso di L. 1,25; ed all'approvazione di essi verra' provveduto con decreto Ministeriale, sentito il parere dei locali uffici del genio civile.
Testo in vigore dal 8 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
