Art. 3
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Sono dichiarate di pubblica utilita' le espropriazioni che potessero occorrere per la esecuzione della presente legge, e le indennita' dovute ai proprietari verranno valutate a norma delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885 per il risanamento della citta' di Napoli.
Testo in vigore dal 8 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
