Art. 2
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Per l'esercizio finanziario 1915-916 e' diminuito di L. 90.000 lo stanziamento del capitole 83 del bilancio della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi «Mantenimento, restauro, adattamento ed ampliamento di locali e costruzione di casotti e padiglioni in muratura e con altri sistemi», ed e' diminuito lo stanziamento del capitolo 135 del bilancio medesimo «Spese per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della legge 20 marzo 1913, n. 254, portante provvedimenti per la completa sistemazione della rete telefonica urbana esercitata dallo Stato».
Testo in vigore dal 8 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
