Art. 1
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[1]E' autorizzata la costruzione di due edifici postali, telegrafici e telefonici, di cui uno ad Aquila e l'altro a Chieti, per una spesa complessiva di L. 850.000, da stanziare nella parte straodinaria del bilancio della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi e da ripartire in quattro esercizi, come segue:
[2]Lire 240.000 nell'esercizio 1915-916
[3]» 200.000 » 1916-917
[4]» 210.000 » 1917-918
[5]» 200.000 » 1918-919
Testo in vigore dal 8 aprile 1915 al 16 dicembre 2009
