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[1]Per la provvista dei fondi occorrenti, il Ministero del tesoro, oltre che dai mezzi indicati dalle leggi 24 dicembre 1908, n. 731, 15 maggio 1910, n. 228 e 21 marzo 1912, n. 191, e' autorizzato anche a valersi di operazioni finanziarie di tesoreria.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 27 aprile 1916.
[4]TOMASO DI SAVOIA.
[5]Carcano - Morrone - Ciuffelli.
[6]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 15 maggio 1916 al 16 dicembre 2009
