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[1]Per la costruzione dei tronchi suddetti e' autorizzata, in aggiunta allo stanziamento normale di 50.000.000 annui di cui all'art. 1 lettera b, della legge 4 aprile 1912, n. 297, la spesa di lire 30.000.000 da stanziarsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici:
[2]per lire 500.000 nell'esercizio finanziario 1915-916;
[3]per lire 5.000.000 in ciascuno dei cinque esercizi finanziari successivi, dal 1916-917 al 1920-921;
[4]per le residuali lire 4.500.000, nell'esercizio finanziario 1921-922.
Testo in vigore dal 15 maggio 1916 al 16 dicembre 2009
