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[1]La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a far mutui alle Provincie che, a giudizio del Ministero dell'interno, versino tuttora in eccezionale bisogno per conseguenze derivanti dalla guerra, allo scopo di metterle in grado di provvedere al pareggio dei loro bilanci per l'esercizio finanziario 1920.
[2]Tali mutui saranno concessi con le norme stabilite negli articoli 72 e seguenti del testo unico di leggi approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453 (parte 1ª - libro 2°), e non potranno superare, nel loro complesso, la somma di quattro milioni di lire, ivi compresa la parte che rimarra' disponibile sul fondo di quattro milioni di cui al decreto 27 febbraio 1919, n. 315, dopo esaurite le richieste delle Provincie per il pareggio dei bilanci per l'esercizio 1919.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 14 aprile 1921.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]GIOLITTI - BONOMI.
[7]Visto, Il guardasigilli: FERA.
Testo in vigore dal 23 maggio 1921 al 16 dicembre 2009
