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[1]Art. III.
[2]Il Governo del Re determinera' in apposito capitolato, che fara' parte del contratto d'appalto, la qualita' e quantita' delle opere per la regolare sistemazione dei canali, il modo, il tempo e la somma da impiegarsi annualmente per la loro esecuzione, l'importo del canone annuo, e tutto quanto altro occorrera' per l'esecuzione del contratto.
[3]Durante l'eseguimento dei lavori appaltati, potranno, ove ne sorga la necessita', essere introdotte nelle condizioni del capitolato delle modificazioni che non alterino la sostanza del contratto. Queste modificazioni pero' dovranno riportare l'approvazione del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla a di farla osservare come legge dello Stato.
[5]Data a Roma, addi' 6 agosto 1893.
[6]UMBERTO.
[7]Gagliardo.
[8]Visto, Il Guardasigilli: Santamaria-Nicolini.
Testo in vigore dal 18 agosto 1893 al 16 dicembre 2009
