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[1]UMBERTO I.
[2]per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Art. I.
[7]Il Governo del Re e' autorizzato a concedere a trattativa privata alla provincia di Lucca, per la durata di trenta anni, l'affitto dei canali irrigatori lucchesi, e coll'obbligo nell'affittuario di conservare le tariffe in vigore e rispettare gli usi e consuetudini locali.
[8]E' del pari autorizzato a concedere a trattativa privata alla stessa provincia di Lucca l'appalto delle opere di restauro riconosciute indispensabili alla regolare sistemazione dei canali.
Testo in vigore dal 18 agosto 1893 al 16 dicembre 2009
