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[1]La detta somma di L. 82.454,98, stabilita quale conguaglio dei valori dei terreni permutandi nell'articolo precedente sara' versata dal comune di Pavia prima delle stipulazione del contratto definitivo nella Cassa dalla R. tesoreria con imputazione al capitolo bilancio entrata intitolato: « Ricavo delle alienazioni di opere fortilizie, di immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dalla guerra, ecc. » e la quietanza di tesoreria, comprovante l'eseguito versamento sara' consegnata in originale alla Direzione del genio militare, che ne rilascera' ricevuta nel contratto medesimo.
[2]Per patto espresso, si conviene che nessun interesse spettera' al comune sulla somma che versera' ai termini sopraccennati, per tempo che decorrera', dal versamento medesimo a quello della consegna degli immobili che gli vengono ceduti.
Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
