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Per il tempo che, a norma del precedente art. 13, intercedera' tra la data della consegna all'Amministrazione militare dei terreni comunali e quella della consegna al municipio di Pavia dei terreni demaniali militari, non competera' al municipio medesimo alcun interesse di mora, ne' indennizzo di sorta, inquantoche' la sopra stabilita differenza di tempo risulta giustificata dalla necessita' per l'Amministrazione militare di dover eseguire i lavori occorrenti per la sistemazione dei terreni comunali a nuova piazza d'armi.
Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
