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[1]I terreni demaniali da permutarsi saranno dall'Amministrazione militare consegnati al municipio di Pavia entro sei mesi dalla data, dell'atto di consegna dei terreni comunali all'Amministrazione militare, sempre quando il Comune abbia a sue cure e spese dimostrato, con documenti da riconoscersi attendibili dalla R. avvocatura erariale, la proprieta' e liberta' degli immobili che esso Comune cede, e sempre quando siano stati collaudati i lavori di cui all'articolo 11.
[2]Compatibilmente colle esigenze dei servizi dell'Amministrazione militare, e delle quali e' giudice insindacabile l'Amministrazione militare medesima, potranno pero' tra le parti aver luogo anticipate consegne parziali.
Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
