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[1]E' fatta pero' facolta' all'Amministrazione militare, limitatamente ai diritti che su detta acqua puo' ora avere il municipio di Pavia, di potere, ogniqualvolta lo credera' opportuno, fare prelievi di acqua dalla Roggia Barzana indicata all'art. 5 e dall'estremo G di Roggia Grande, per attivare abbeverate di cavalli od eseguire innaffiamenti di terreni, in quanto l'acqua di spettanza del Comune sia in corso nella Reggia Grande o nella Reggia Barzana.
[2]Il comune di Pavia, per quanto gli spetta, permette all'Amministrazione militare di variare in qualsiasi modo, e trasportare anche in fregio della strada Alzaia del Naviglio il corso dell'accennata Roggia Barzana, purche' colle concesse varianti o trasporto non venga diminuita la portata di detta Roggia
[3]Detto trasporto potra' essere eseguito colla sola costruzione di un fossato senza alcun speciale rivestimento.
Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
