Art. 1 (Approvazione)
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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a cedere al comune di Pavia, in conformita' delle condizioni contenute nello schema di convenzione in data 30 aprile - 23 ottobre 1912, quella parte della piazza d'armi di Porta Milano in detta citta' che dopo la collocazione dei recenti impianti ferroviari e' rimasta a disposizione dell'Amministrazione militare ricevendo in cambio i terreni gia' di proprieta' Galbarini all'uopo acquistati dal Comune medesimo unitamente all'importo della differenza in danaro fra i due prezzi nell'ammontare di L. 82.454,98.
[2]L'importo in danaro sara' versato in tesoreria con imputazione al capitolo del bilancio dell'entrata intitolato «Ricavo delle alienazioni di opere fortilizie, d'immobili, di terreni ecc.», ed assegnato ai capitoli della parte straordinaria del bilancio della guerra a termini degli articoli 5 e 6 della legge 14 luglio 1907, n. 496 e 4 della legge 5 luglio 1908, n. 361.
Testo in vigore dal 18 luglio 1913 al 16 dicembre 2009
