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[1]Alla esecuzione della presente legge provvedera' il Ministero dei Lavori Pubblici, d'accordo con quelli delle Finanze, del Tesoro e della Marina.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 27 aprile 1899.
[4]UMBERTO.
[5]LACAVA. G. PALUMBO. CARCANO. VACCHELLI.
[6]Visto, Il Guardasigilli: G. FINOCCHIARO-APRILE.
Testo in vigore dal 13 maggio 1899 al 16 dicembre 2009
