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[1]La presente legge sara' applicata, nella parte che riguarda il comune di Pisa, soltanto dopo che sara' assicurata la sistemazione delle finanze comunali.

[2]Lo adempimento di tale condizione verra' riconosciuto con decreto Reale da emettersi su parere conforme del Consiglio di Stato.

[3]Collo stesso decreto Reale verranno fissate le speciali prescrizioni occorrenti:

  • a)Per l'esercizio della Tesoreria comunale per tutto il tempo in cui dureranno gli obblighi del comune di Pisa dipendenti da questa legge e dalla conversione dei suoi debiti;
  • b)Per assicurare il rimborso bimestrale colle entrate comunali alla provincia di Pisa delle delegazioni che questa paghera' alla Cassa Depositi e Prestiti, in ordine all'articolo precedente;
  • c)Per stabilire a favore dei portatori dei nuovi titoli che venissero emessi per la sistemazione delle finanze comunali, che sara' accertata secondo le prescrizioni di questo articolo, un diritto di prelazione in confronto di ogni altra passivita' del Comune, ferma sempre la passivita' di cui nel precedente Capoverso, a favore della provincia di Pisa.

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Data a Roma, addi' 14 luglio 1887.

[6]UMBERTO.

[7]A. Magliani. F. Crispi.

[8]Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.

Testo in vigore dal 28 luglio 1887 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1887-07-14;4760~art4 · fonte del testo

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